In questi mesi di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, molte imprese hanno fatto ricorso al lavoro agile o smart working per garantire la prosecuzione dell’attività e, contestualmente, tutelare la salute dei propri dipendenti.
Questa modalità lavorativa viene raccomandata come una idonea misura per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus SARS-CoV-2 e molte aziende che inizialmente si sono dovute adeguare a questa modalità stanno valutando come implementare il servizio anche a seguito dell’emergenza epidemiologica.
In questo scenario, si pone il problema dell’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al Dlgs 81/08, nonché alle specifiche disposizioni legislative, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e un’adeguata manutenzione.
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Poiché lo smart working è inteso come un’attività lavorativa resa al di fuori del consueto posto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a garantire al lavoratore la tutela della salute e sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08proprio come se il lavoratore si trovasse nei locali aziendali.
Lo smart worker è tutelato contro gli eventuali infortuni e malattie professionali occorsi sia durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo prescelto secondo l’ordinaria disciplina degli infortuni in itinere, sia per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel luogo concordato come postazione lavorativa “smart”.
Con riferimento alle coperture Inail, la Legge n. 81/2017 dispone che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.
Per quanto riguarda gli adempimenti prevenzionistici, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
L’informativa deve chiaramente derivare dal documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall’art. 17 del D.lgs 81/08.
In particolare, secondo queste indicazioni, il datore di lavoro deve provvedere agli obblighi elencati di seguito:
- Consegnare al lavoratore e al RLS l’informativa sui rischi e sulle misure da adottare;
- Fornire un’adeguata formazione in merito ai requisiti di salute e sicurezza sul lavoro in ambiente indoor e outdoor;
- Assicurare che gli strumenti ed attrezzature (eventualmente forniti) siano pienamente conformi a standard tecnici;
- Effettuare idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti (eventualmente forniti) ed erogare adeguata formazione e informazione sul loro utilizzo.
È evidente la difficoltà per il datore di lavoro di prevedere tutti i pericoli incombenti sul prestatore il quale svolga l’attività lavorativa in un luogo la cui scelta è a esclusiva discrezione del lavoratore, con la conseguente difficoltà di prevenire gli infortuni connessi ad un luogo ignoto.
La nuova normativa ha sicuramente gettato le basi per una più puntuale definizione dello smart working, sebbene abbia generato non pochi problemi applicativi in relazione all’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori. Si è visto come le disposizioni da ultimo in vigore prevedano una puntuale disciplina dei doveri del datore di lavoro e del lavoratore, l’uno tenuto alla puntuale valutazione dei rischi, l’altro alla stretta collaborazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Data la complessità degli obblighi previsti appare chiaro come sia necessario rivolgersi agli esperti del settore. Rivolgetevi a noi per qualsiasi informazione a riguardo.