Scia: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

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Scia è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In sostanza, si tratta di un’autocertificazione che consente alle imprese di cominciare, modificare o cessare un’attività di qualsiasi tipo (artigianale, commerciale, industriale), senza dover attendere i tempi di attesa di verifiche e controlli.

Ad esempio, devono presentare la Scia:

  • commercio al dettaglio;
  • alberghi, bed & breakfast, agriturismi;
  • commercio all’ingrosso;
  • acconciatori, estetisti, esecutore di tatuaggi o piercing;
  • bar, ristoranti, mense;
  • attività di ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi.

La Scia, in pratica, sostituisce qualsiasi altro atto di autorizzazione, licenza o permesso; il rilascio dipende dalla presenza dei requisiti delle norme di settore.

Come funziona la Scia

Essendo un’autocertificazione, l’imprenditore che segnala l’inizio dell’attività con la Scia si assume la responsabilità di quanto dichiara nella segnalazione.

La SCIA è sempre accompagnata da una serie di allegati, il cui elenco varia a seconda dall’attività: ricevute del versamento delle spese di istruttoria, dichiarazioni antimafia, asseverazioni varie, planimetrie, attestati di qualifiche professionali, notifiche sanitarie. L’elenco è lungo e vario, e deve essere appurato prima di effettuare l’invio.

La Scia va inoltrata in modalità telematica al Suap, lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per il territorio dove si svolge l’attività di impresa. La segnalazione va inviata massimo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività: il Suap provvederà a rilasciare immediatamente una ricevuta e gli estremi del protocollo.

Le SCIA presentate in forma cartacea saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dagli uffici del SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.

Dall’istante successivo all’invio della pratica si è autorizzati a iniziare l’attività, senza dover aspettare assenzi o autorizzazioni da parte degli uffici pubblici.

Protocollata la Scia, l’amministrazione ha 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e fare le verifiche del caso; qualora l’autorità dovesse accettare la mancanza dei requisiti, può adottare dei provvedimenti per vietare il proseguimento dell’attività. In caso di parere positivo, invece, verrà rilasciata una ricevuta di evasione della pratica; se la Scia riguarda un’attività commerciale, verrà rilasciata la certificazione di inizio attività commerciale.

Si può presentare la documentazione anche attraverso la propria associazione di categoria o ricorrendo all’aiuto di un professionista del settore.

Quando non serve presentare la SCIA

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:

  • non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • producano rifiuti speciali pericolosi;
  • abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.

In sintesi

Ecco i passaggi che occorre seguire per presentare la SCIA:

  1. Verifica sul sito istituzionale che il Comune di competenza disponga di uno sportello SUAP accreditato o meno al Ministero per lo Sviluppo Economico;
  2. A seconda che il SUAP sia accreditato o meno, la SCIA può essere presentata attraverso i seguenti sistemi informativi;
  3. Il sistema informativo crea la pratica e la trasmette alla PEC del SUAP o della CCIAA (nel caso in cui il SUAP non sia accreditato);
  4. Riceverai subito un numero di protocollo e potrai iniziare immediatamente l’attività;
  5. La SCIA completa e corretta inviata al SUAP viene inoltrata agli enti di controllo (es. ASL, ARPA e Vigili del Fuoco) per i controlli di competenza.

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