Green Pass Certificazioni verdi Covid-19 obblighi in Italia

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Le disposizione del D.L.  n. 105 del 23 luglio 2021, in vigore dal 6 agosto 2021, impongono ai datori di lavoro (rientranti nelle attività sotto indicate) di riorganizzare ulteriormente lo svolgimento di determinate attività nei luoghi di lavoro in relazione al diffondersi del Covid-19.

Cerchiamo di fare un sintesi (chiaramente in base alla normativa attuale che potrà variare in futuro) di questi nuovi adempimenti introdotti con la premessa, doverosa, che il possesso del c.d. “Green Pass” non dipendente solo dall’aver concluso il percorso vaccinale (durata del certificato 9 mesi), ma che lo si può possedere dopo aver effettuato un tampone con esito negativo (durata certificato 48 ore), oppure per soggetti che siano guariti da Covid-19 (durata certificato 6 mesi).

Quando viene chiesto il Green Pass?

La Certificazione verde o Green Pass è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. È richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

Cosa cambia dal 6 Agosto 2021?

Dal 6 agosto la Certificazione Verde o Green Pass serve ANCHE per accedere ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

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A chi non viene richiesto il Green Pass?

La Certificazione verde non viene richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini dagli 11 anni compresi in giù) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Come gestire le attività di controllo del green pass di coloro che accedono ai locali aziendali

Come effettuare i controlli del Green pass?

Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

È possibile richiedere da parte del verificatore una copia del pass da archiviare?

No. Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede che il controllo sia consentito tramite applicazione “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Il comma 5 del menzionato art. 13 precisa, inoltre, che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

Pertanto, come deve procedere il titolare dell’attività od il suo delegato per dimostrare l’avvenuto controllo?

Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).

Come trattare i dati relativi al Green pass ai fini privacy?

Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. Inoltre il Garante della Privacy, nel commento allo schema del DPCM, pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.

Qualsiasi lavoratore potrà richiedere il Green pass ai clienti?

Non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. La legge  infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.

Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

Chi sarà preposto ai controlli in relazione al rispetto delle nuove disposizioni in materia di Green pass?

L’art. 13, comma 6, del DPCM 17 giugno 2021 prevede che “il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.” Sarà pertanto il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, ad assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento:

I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass. In caso di violazione la sanzione va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente.

In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.

Restiamo come sempre a disposizione per ogni ulteriore dubbio o chiarimento.

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