Etichetta nutrizionale: quando è obbligatoria?

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L’etichetta è uno strumento essenziale per l’informazione e la tutela del consumatore e le informazioni nutrizionali possono aiutare nella scelta di alimenti appropriati per comporre una dieta varia, completa ed equilibrata.

La dichiarazione nutrizionale specifica la composizione dell’alimento permettendo di stimare il valore energetico e la quantità di alcune sostanze nutritive presenti quali grassi, carboidrati, fibre, proteine e sale degli alimenti confezionati in vendita.

Obbligo tabella nutrizionale: quali informazioni?

Le informazioni obbligatorie in etichetta sono riportate nella tabella sottostante:

NutrientiUnità di misura (per 100 g/ml)
Valore energeticokcal e kJ
Proteineg
Carboidrati gg
– di cui zuccherig
Grassig
– di cui saturig
Fibra alimentareg
Saleg

È consentito inserire nelle dichiarazioni nutrizionali anche le assunzioni giornaliere di riferimento (% GDA o % AR) e l’espressione “per porzione”, a condizione che siano riportate la quantità e il numero di porzioni. Oltre alle sostanze nutritive citate in precedenza, possono essere inseriti altri elementi nutritivi come gli acidi grassi mono o polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre, i sali minerali e le vitamine.

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I valori dichiarati in etichetta sono valori medi e possono essere ottenuti sulla base di analisi di laboratorio effettuate sull’alimento oppure calcolati a partire da valori medi noti o da dati presenti in letteratura.

Per alcune categorie di prodotti il Reg. UE 1169/11 prevede che non sia obbligatorio fornire le informazioni nutrizionali, salvo eventuali disposizioni specifiche.

Le categorie più rilevanti che sono escluse da tale obbligo sono:

  • Bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume;
  • Prodotti non trasformati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  • Prodotti trasformati sottoposti unicamente a maturazione con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  • Acque destinate al consumo umano;
  • Alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
  • Alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Quando è obbligatoria l’etichettatura nutrizionale sugli alimenti?

Il punto di partenza è l’Allegato V del regolamento UE 1169/11, “Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della tabella nutrizionale“, che al punto 19 indica “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” .

La circolare ministeriale 16.11.16 qui allegata fornisce la seguente interpretazione della deroga in esame, che si applica alle sole micro-imprese, vale a dire quelle con “meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro“. Di conseguenza, “le piccole quantità di prodotti” esentate dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale possono di fatto coincidere con l’intera produzione di tali imprese, a condizione che la vendita abbia luogo mediante:

– fornitura diretta ai consumatori, anche mediante spacci aziendali, mercati locali e bancarelle, sagre “e ogni forma di somministrazione“, senza intermediazione di operatori diversi dal produttore, ovvero fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio.

Laddove,

– “il ‘livello locale’ viene a essere identificato nel territorio della Provincia ove insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini“, escludendo “il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come ambito nazionale“,

– la “vendita al dettaglio” va riferita sia a “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale“, sia alle c.d. “collettività”, cioè “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale“.

Per rientrare nell’esenzione i due requisiti dimensionali (occupati e fatturato e/o attivo) devono entrambi rispettare i limiti richiesti.

Il superamento di uno dei requisiti fa perdere la qualifica di micro impresa (e dunque il diritto all’esenzione dall’obbligo dell’etichettatura con i valori nutrizionali) solo se esso si protrae per due esercizi successivi.

Terminata l’illustrazione in chiave interpretativa il contenuto della circolare Interministeriale, è opportuno fare alcune considerazioni. Innanzitutto, rimaniamo convinti che l’esenzione rappresenta un alleggerimento per quelle piccole attività che in alcuni casi non avrebbe avuto senso obbligare a delle procedure comunque impegnative dal punto di vista organizzativo. Tuttavia, è anche utile ricordare che la normativa che disciplina l’apposizione in etichetta dei valori nutrizionali degli alimenti, può essere letta anche in chiave di opportunità per la sua capacità di trasmettere al consumatore delle informazioni chiare sulle caratteristiche dell’alimento messo in vendita, e tutti sappiamo quanto ciò possa essere ritenuto importante da parte di alcuni clienti.

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