Spesso parliamo di valutazione dei rischi, di misure di sicurezza volte a tutelare i lavoratori dagli eventuali pericoli che possono derivare dai processi lavorativi tipici delle loro mansioni ma, cosa succede quando più aziende o imprese diverse si ritrovano a svolgere la loro mansione sullo stesso luogo di lavoro? In questi casi si parla di rischio interferenza e il Testo Unico prevede che venga stilato un apposito documento obbligatorio: il DUVRI. Oggi scopriremo cos’è, chi ha l’obbligo di redigerlo, cosa contiene e quali sono le sanzioni previste in caso di inadempienza.
Nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro, la redazione DUVRI, acronimo di “Documento di valutazione dei rischi da interferenza“, è un obbligo sancito dall’articolo 26 del D.LGs 81 del 2008 e relativo agli appalti che comprendono servizi e forniture quando una impresa svolge dei lavori nei luoghi di lavoro del committente.
Il DUVRI, come tutti i documenti che riguardano la sicurezza sul lavoro, non è un documento “statico”, ma deve essere aggiornato quando il committente o la ditta appaltatrice individuino durante l’esecuzione delle opere di nuovi rischi da interferenza. Essendo un documento da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, ad ogni sua variazione deve essere effettuata una nuova consegna.
Chi deve redigere il duvri?
L’elaborazione di questo documento è responsabilità dell’azienda committente, sia nel caso si tratti di un privato che di una azienda pubblica. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere consegnato alla ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare il suo contenuto e prendere visione dei rischi che sono segnalati, oltre che restituirlo all’azienda committente con il proprio visto di accettazione.
Duvri quando serve?
In accordo al D.LGs 81, le finalità del DUVRI sono quelle di valutare attentamente i rischi che possono presentarsi su luoghi di lavoro a causa di interferenze reciproche delle attività che si svolgono contemporaneamente. Oltre a questo nel DUVRI devono essere indicate le misure che si devono adottare per eliminare i rischi, o per ridurli al minimo quando non sia possibile l’eliminazione totale. Il documento serve per verificare che tutti i lavoratori che operano all’interno dei luoghi di lavoro siano in possesso di adeguati requisiti tecnici per operare, che siano informati e formati e che ognuno sia in regola con l’INAIL per quanto riguarda la copertura assicurativa. Il DUVRI serve infine per individuare i costi relativi alla sicurezza.
I rischi da interferenza
I rischi da interferenza sono quelli che si presentano sia per l’integrità fisica che per la salute dei lavoratori quando una azienda appaltatrice interviene nell’unità produttiva del committente, oppure quando si è in presenza di più ditte appaltatici operanti nella stessa area. Non rientrano invece nella categoria dei rischi da interferenza quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore o del committente.
Si tratta, appunto, di rischi per lavoratori derivanti dalla presenza di una ditta esterna nell’unità produttiva, e derivano dai macchinari, dalle sostanze e dai processi lavorativi concomitanti che potrebbero chiaramente interferire, ostacolarsi o essere reciprocamente fonte di pericolo l’uno per l’altro.
Quando non è obbligatorio redigerlo?
Esistono dei casi, individuati dal Testo Unico, in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, essi sono:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno(qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio);
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);
- se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);
In relazione al terzo punto di questo elenco, per alto rischio si intende l’elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell’Allegato XI al Testo Unico.
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Contenuti Minimi
Il DUVRI è un documento dipendente dal DVR delle aziende coinvolte, va da sè che i suoi contenuti minimi siano simili a quelli del documento di valutazione dei rischi, ovvero:
- indicazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi;
- descrizione dell’azienda committente, del luogo di lavoro in tutte le sue parti , delle attività lavorativa svolta in essa;
- descrizione delle attività svolte dalle ditte appaltatrici o dai lavoratori autonomi;
- indicazione dei locali/reparti delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- valutazione dei rischi da interferenza;
- programmazione e descrizione delle attività oggetto dell’appalto;
- descrizione e organizzazione delle misure preventive e protettive;
- stima dei costi della sicurezza;
- piano di coordinamento delle fasi lavorative;
Sanzioni per mancata redazione del DUVRI
In caso di inadempienze o mancanze relative alla valutazione dei rischi interferenza ed elaborazione sono previste le seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro committente:
- multa da 2.500 € a 6.400 €;
- arresto e detenzione da 3 a 6 mesi;
Il DUVRI viene allegato al contratto d´appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori / servizi svolti dall´impresa appaltatrice.
Se manca il DUVRI manca, quindi, il contratto d’appalto.
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