Allergeni in etichetta: quali errori?

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La lettera c dell’articolo 9 richiede di riportare tra gli ingredienti quelli presenti nell’allegato II del Reg. UE 1169/2011 poiché in grado di provocare allergie e intolleranze.

L’elenco riportato nell’allegato II è il seguente:

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Il modo con cui vanno riportati tali ingredienti è dettato dall’art 21 del Reg. UE 1169/2011, il quale dice che gli allergeni figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite dalla legge, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II. Inoltre la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.

Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.

La questione frutta a guscio

A venire in aiuto delle aziende, la Commissione ha inoltre pubblicato la Comunicazione 2017/C 428/01 volta appunto a coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell’applicazione delle nuove prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

La comunicazione va a specificare che in caso di cereali si debba riportare in etichetta il nome specifico del cerale e nel punto 10 indica come riportare il termine glutine insieme a quello dei cereali (ad esempio: farina di grano (contiene glutine) o farina di grano (glutine)).

Nel caso della frutta a guscio, il tipo specifico figurante nell’elenco dell’allegato II, punto 8, deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti, ovvero mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland. Se sono stati utilizzati ingredienti o coadiuvanti tecnologici derivati dai tipi di frutta a guscio elencati nell’allegato II, l’ingrediente deve essere indicato con un riferimento chiaro alla denominazione specifica del tipo di frutta a guscio.

E’ chiaro quindi leggendo la norma e la comunicazione della Commissione che nell’elenco ingredienti non possa essere riportato generalmente il termine frutta a guscio, ma si deve specificare quale frutta a guscio è presente nell’alimento, sia per dare la corretta informazione al consumatore, sia perché il termine frutta a guscio è troppo generico e andrebbe a tirare in causa alimenti che non sono nemmeno considerati allergeni, essendo che l’elenco presente nell’Allegato II del REG UE 1169/2011 è da ritenersi esaustivo.

Peraltro l’Italia ha emanato il D.Lgs. 231/2017 che prevede le sanzioni per la mancata applicazione del Reg. UE 1169/2011. L’art 10 del decreto, prevede delle sanzioni per le violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento. L’articolo riporta:

 1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Visto tutte queste premesse, risulta a dir poco incredibile, che tantissime aziende, anche multinazionali sbaglino nell’indicare gli allergeni, inserendo spesso in etichetta la sigla: “può contenere tracce di frutta a guscio”.

E’ vero che in alcuni casi la frutta a guscio anche se diversa può creare delle cross reattività, ma questo non sempre avviene. Non è detto che un allergico al pistacchio, sia per forza allergico alla mandorla o alla noce.

Inoltre

“contiene/può contenere… (di tutto e di più, ndr)”, “cartello unico degli ingredienti…”. L’impiego di elenchi generici e tendenzialmente omnicomprensivi – rispetto alla lista degli ingredienti allergenici di cui in Allegato II del reg. UE 1169/11 – può venire considerato, da parte degli ispettori pubblici, come inadempimento dei doveri di autocontrollo a carico degli operatori ed esercenti.

Quali altri errori?

Un discorso analogo riguarda i prodotti con glutine. Visto che diversi cereali lo contengono occorre citare separatamente le diverse specie: grano, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena).

Quando sulla confezione troviamo la scritta: “pangrattato”, “margarina”, “formaggio (…) , “cioccolato”, “confettura di (…)” occorre essere più precisi perché si tratta di ingredienti composti. In questo caso il nome deve essere abbinato ai  componenti minori riportati tra parentesi, in ordine decrescente, evidenziando in grassetto o con un altro metodo grafico  gli eventuali allergenici.

Anche la scritta “prodotto in uno stabilimento dove si lavorano/dove sono presenti (…)” non basta. L’operatore responsabile  deve assicurare un’informazione esatta indicando eventuali lavorazioni in atto nelle vicinanze, non previste dal regolamento UE 1169/11, possono semmai costituire oggetto delle valutazioni di cui in seguito.

La dicitura “farina 0”, “farina tipo 00” o  “farina integrale” non basta, perché il numero (“0” oppure “00” come pure la tipologia “integrale”) esprime la granulometria dello sfarinato, ma può riferirsi a qualsiasi cereale o legume. Se il prodotto contiene  grano o frumento bisogna scriverlo ed evidenziarlo.

La presenza  in etichetta della parola “Allergeni: seguita da alcuni ingredienti allergici non è prevista dal regolamento, perché può indurre il consumatore a credere che l’elenco consideri oltre alle sostante previste nella norma europea anche altre come: aglio, fave, alcuni additivi e/o loro supporti, spezie.

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