Etichettatura e tabelle nutrizionali

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L’etichettatura degli alimenti fornisce un supporto fondamentale per il consumatore finale, perché possa prendere scelte consapevoli in fase di acquisto.

Tali etichette, infatti, riportano una serie di informazioni (obbligatorie per legge) importanti non solo per tutelare la salute del cliente, ma anche per permettergli di avere indicazioni e parametri uniformi nella valutazione e diventano di fatto una sorta di “carta d’identità” che accompagna l’alimento.

Per quanto riguarda l’etichettatura i riferimenti normativi sono essenzialmente due:

  • il Regolamento UE 1169/2011 “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori” per i prodotti preimballati, destinati confezionati al consumatore finale.
  • il D.Lgs. 109/92 e alcuni rifermenti del regolamento Ue 1169/2011 per i prodotti sfusi o preincartati.

Vediamo, dunque, quali sono gli obiettivi e le informazioni obbligatorie previste nell’etichettatura degli alimenti.

Etichettatura dei prodotti preimballati

L’articolo 9 del Regolamento Europeo fornisce l’elenco delle indicazioni che ogni etichetta di prodotti alimentari è obbligata ad avere.

Si tratta di:

  • denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti;
  • indicazione di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
  • quantità di tali ingredienti o categorie di ingredienti;
  • quantità netta dell’alimento;
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza;
  • condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego;
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
  • paese di origine o luogo di provenienza;
  • istruzioni per l’uso (nei casi in cui la mancanza di tale indicazione possa rendere difficile un uso adeguato dell’alimento);
  • titolo alcolometrico volumico effettivo, per bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;
  • dichiarazione nutrizionale (con valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale).

Come specificato all’articolo 13, inoltre, è importante che queste informazioni siano inserite in un punto facilmente visibile, che siano indelebili e leggibili in modo chiaro.

Al contrario, non devono essere nascoste, oscurate o limitate da altri elementi che possano interferire negativamente. 

Tra le novità introdotte dal regolamento c’è l’obbligo di informazione in merito agli ingredienti allergenici contenuti nell’alimento e la dichiarazione in merito ai nutrienti, obbligatoria ora per tutti i prodotti.

Etichettatura degli alimenti sfusi o preincartati

Gli alimenti preimballati per la vendita diretta nell’azienda di produzione non rientrano nella definizione di “preimballati” di cui al Reg. 1169/2011/UE. Sono soggetti all’etichettatura prevista dall’art. 44 per i prodotti non preimballati o preimballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, con il solo obbligo di indicare gli allergeni presenti.

Per le altre indicazioni viene fatto riferimento all’eventuale normativa nazionale, rappresentata in Italia dall’art. 16 del D.Lgs n. 109/1992 che prevede l’etichettatura, anche con cartelli sul comparto di vendita, con indicazione di denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti (oltre alle modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, ove necessario, e alla data di scadenza solo per le paste fresche).

Tale tipologia di prodotto è esonerata dall’obbligo dell’etichettatura nutrizionale (il Reg. 1169/2011/CE, allegato V “Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale”, inserisce al punto 19 “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”).

Alcune delle innovazioni apportate dal regolamento del 2011 sono state necessarie per far fronte ad alcuni problemi di salute pubblica.

Per quanto riguarda la dicitura oli e grassi vegetali l’indicazione generica della categoria non è più sufficiente; le indicazioni relative ai grassi devono specificare la natura degli oli e grassi utilizzati (es. olio di palma, di  cocco, di soia, di colza). Nel caso di miscele di oli va utilizzata la dicitura in proporzione variabile accompagnata dall’elenco dei vari oli componenti la miscela (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.).

Una delle novità più rilevanti riguarda l’obbligo dell’indicazione delle sostanze che possono dare allergia (allergeni) evidenziandone il nome con un carattere di stampa diverso per dimensioni, stile o colore, da quello utilizzato per gli altri ingredienti, in modo da renderlo rapidamente visibile. L’obiettivo è di permettere al consumatore di essere informato di tutte le sostanze allergeniche presenti nell’alimento, sotto forma di ingredienti, additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici o altro, che potrebbero causare allergie, ipersensibilità o intolleranze alimentari. Nel caso del latte e dei prodotti a base di latte (incluso il lattosio) per esempio, sarà evidenziata la parola “latte”, e non lo specifico allergene (es., “proteine del latte”). Il regolamento n. 78/2014 introduce inoltre l’obbligo di indicazione della presenza di determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e di prodotti alimentari addizionati di fitosteroli. 

Per la tutela e per la sicurezza del consumatore, gli alimenti preconfezionati possono essere commercializzati solo se accompagnati dall’indicazione della produzione da cui provengono (partita). Quest’ultima è costituita da un codice cosiddetto alfanumerico, vale a dire formato da lettere e numeri, che indica senza possibilità di errore il lotto di appartenenza della derrata alimentare, in modo da poterla rintracciare e da seguire il percorso degli alimenti “dai campi alla tavola”. Grazie all’indicazione della partita è possibile rintracciare tempestivamente il prodotto in caso di problemi, in modo da poter intervenire immediatamente con azioni correttive, ritiri o richiami dal mercato.

Quali sono le sostanze presenti nell’elenco allergeni?

L’elenco degli allergeni che devono essere segnalati al consumatori è contenuto all’interno dell’Allegato II al Regolamento UE n. 1169/2011 e comprende:

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine (grano, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena)
2. Crostacei
3. Uova
4. Pesce
5. Arachidi
6. Soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland)
9. Sedano
10. Senape
11. Semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti (se in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro)
13. Lupini
14. Molluschi

Oltre a queste sostanze utilizzate in forma pura come ingredienti, sono da ritenersi allergeni anche i prodotti derivati, con alcune esclusioni indicate in dettaglio nell’Allegato II al Regolamento UE n. 1169/2011 che è possibile scaricare qui sotto (elenco allergeni completo).
E’ bene precisare che l’elenco allergeni non è da intendersi come un elenco esaustivo, in quanto non comprende tutte le sostanze alimentari con potenzialità allergizzante, che si stimano essere nell’ordine di un centinaio, ma solamente quelle sostanze che in base ai dati epidemiologici si ritiene siano la causa delle principali allergie o intolleranze alimentari e che, pertanto, il legislatore europeo ha ritenuto meritevoli di essere evidenziate nell’elenco degli ingredienti.

La dichiarazione nutrizionale in etichetta

Ai fini dell’etichettatura è necessario preliminarmente distinguere in merito alla presentazione e alla vendita al pubblico di prodotti alimentari:

  • prodotti preconfezionati (o preimballati): sono quei prodotti alimentari confezionati nello stabilimento di confezionamento e, in assenza dell’acquirente, avvolti, totalmente o in parte, in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo;
  • prodotti preincartati (o preconfezionati per la vendita immediata): sono quei prodotti alimentari confezionati sul punto vendita al momento della richiesta del cliente o antecedentemente, ma ai fini della vendita immediata nello stesso locale dove sono stati confezionati (pane, carne fresca, formaggi e salumi al taglio, ecc.);
  • prodotti sfusi: sono quei prodotti alimentari sui quali non è possibile apporre l’etichetta in quanto privi della confezione (frutta, ortaggi freschi, ecc.).

Una delle novità principali che ha aumentato la trasparenza nei confronti dei potenziali acquirenti è l’obbligo, se pur con varie eccezioni, dell’apposizione in etichetta della dichiarazione nutrizionale per i prodotti confezionati.

Tale imposizione vale solo per i prodotti alimentari “preimballati”, destinati alla vendita al consumatore finale ma anche a bar, esercizi pubblici, di ristorazione e catering, salva la possibilità per l’operatore di inoltrare a questi ultimi un documento che attesti il valore nutrizionale in alternativa all’etichettatura individuale dei pezzi.

Come stabilito dall’Unione Europea, la dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti. La presentazione obbligatoria sull’imballaggio di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe supportare azioni dietetiche in quanto parte delle politiche sanitarie pubbliche, che possono anche prevedere l’indicazione di raccomandazioni scientifiche nell’ambito dell’educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

L’etichetta dovrà indicare:

a) il valore energetico degli alimenti;

b) la quantità di grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione.

Oltre alle informazioni obbligatorie è possibile, in maniera non obbligatoria ma volontaria, aggiungere ulteriori informazioni anch’esse disciplinate dal Regolamento, come ad esempio gli elementi nutritivi di un elenco determinato.

Le esenzioni alle micro imprese e alle imprese artigiane

Come si è visto poco sopra, l’allegato V del Reg. 1169/2011, al punto 19, indica come esenti “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che le forniscono direttamente al consumatore finale”.

La circolare ministeriale accoglie dunque una deroga all’obbligo di inserire in etichetta la dichiarazione nutrizionale, deroga che si applica alle micro-imprese, vale a dire quelle con meno di dieci dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro, a condizione che “la fornitura di prodotti sia diretta ai consumatori, anche mediante spacci aziendali, mercati locali e bancarelle, sagre e ogni forma di somministrazione, senza intermediazione di operatori diversi dal produttore.”
Qualora, invece, la fornitura di prodotti sia affidata a strutture locali di vendita al dettaglio, occorre che:

  • il livello locale venga ad essere identificato nel territorio della Provincia dove si trova l’azienda e nel territorio delle province confinanti, escludendo il trasporto sulle lunghe distanze, e quindi non può in alcun modo essere inteso come intero ambito nazionale.

La vendita al dettaglio sia riferita sia all’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, sia alle cd. Collettività, cioè qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile) come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

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