Particolare interesse, data la sua complessità, riveste la vita utile di un preincartato esposto in vendita: Che cos’è? Che scadenza ha? In che momento sono sanzionabile?
Il Reg.Ue 1169/11 abrogando il D.Lgs 109/92 ha superato la terminologia di preincartato anche se nel linguaggio comune è sempre ben presente.
Vediamo allora un pò di definizioni.
- per «alimento preimballato» si intende l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
- per «collettività» si intende qualunque struttura, come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (vi rientra anche un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile);e che quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 231/2017 si riferisce a quelli che comunemente venivano definiti “prodotti sfusi”, ora riconducibili ai seguenti prodotti:prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio (prodotti definibili “sfusi” in senso comune);
- prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (prodotti che vengono esposti sfusi ma vengono imballati quando il consumatore li acquista);
- prodotti preimballati ai fini della vendita diretta (prodotti che in alcuni reparti, specie della grande distribuzione, vengono porzionati ed avvolti in confezioni – di cellophane, polistirolo, ecc. – in modo che il consumatore possa direttamente acquistarli al libero servizio senza chiedere il frazionamento da un prodotto di più grande pezzatura);
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Che scadenza ha? E quanto posso esporre un preincarto in vendita? Come si stabilisce la vita utile di un prodotto?
Per tutti i prodotti preimballati la durata viene stabilita autonomamente dagli stessi produttori, in base ad una serie di fattori che vanno dal trattamento tecnologico alla qualità delle materie prime, dal tipo di lavorazione, di conservazione e per finire con l’imballaggio.
E’ compito di ogni singola azienda effettuare prove di laboratorio (studi di Shelf-Life) sui propri prodotti, per misurare la crescita microbica, e non solo, e valutare dopo quanti giorni i valori organolettici e nutrizionali cominciano a modificarsi in modo sostanziale.
Caso Preincartato
Per la preparazione di un preincartato (o preincarto) si parte da un prodotto integro con una propria data di scadenza. La data indicata dal fornitore ha validità a condizione che il prodotto sia ancora nella sua confezione sigillata e ben conservata cosi come indicato nelle modalità generalmente presenti nello stesso campo visivo dell’etichetta.
Una volta aperta la confezione decade ogni garanzia del fornitore pertanto l’attività che subentra con un “nuovo” prodotto preincartato avrà necessariamente un termine minimo di conservazione più limitato.
L’azienda a questo punto per stabilire la “nuova scadenza” di un preincartato dovrà effettuare nuove analisi di laboratorio e studi di Shelf-Life per stabilire una nuova vita utile!
Si dovrà considerare il prodotto con il nuovo imballo, la temperatura di conservazione e l’eventuale manipolazione.
Chiaramente tutti questi studi devono essere riportati nel manuale HACCP e restare a disposizione delle autorità.
Caso Sfusi
Se per i preincartati bisogna considerare tutti gli aspetti descritti precedentemente anche gli sfusi hanno necessità di qualche indicazione.
L’unico alimento venduto sfuso che ha l’obbligo di riportare in etichetta la di scadenza è la pasta fresca.
E per tutti gli altri prodotti?
Per gli altri prodotti sfusi non c’è l’obbligo di esporre la data di scadenza (che come per i preincartati non possono rispettare quella produttore) ma bisogna valutare la vita utile del prodotto esposto, ovvero devo descrivere nel manuale HACCP dopo quanto tempo devo togliere dalla vendita un prodotto esposto poichè ha superato la “scadenza” interna. Come? Studi di Shelf-Life!
E’ reato se…
La Cassazione ha stabilito che la vendita dei prodotti alimentari confezionati per i quali sia prevista l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…” oppure “da consumarsi entro il…” non costituisce reato qualora la data sia superata, ma solamente un illecito amministrativo, salvo che non sia stato accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione dell’alimento.
Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione.
Il superamento della data di scadenza non equivale a dedurre una cattiva conservazione, cosa che invece è dimostrabile attraverso analisi di laboratorio che possano riscontrare anomalie circa la qualità del prodotto.
Vuoi conoscere la data di scadenza del tuo prodotto? Chiedici quali analisi dovresti fare! Insieme possiamo ricostruire tutta la vita del prodotto ed reccontarla nel manuale HACCP!
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