Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro ai blocchi di partenza: dal 15 ottobre 2021 tutti i lavoratori, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde.
Il Decreto Legge che ha previsto l’estensione dell’obbligo è stato infatti approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021
L’esibizione del Green pass per accedere a lavoro sarà quindi necessaria per tutti i lavoratori, inclusi gli autonomi, ad eccezione soltanto dei soggetti fragili, esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
La Legge
Il provvedimento riguarda dipendenti privati, pubblici, collaboratori domestici e autonomi a partita IVA, gli unici ad essere esclusi da questo obbligo sono coloro che lavorano in smart working, a cui si aggiungono coloro che hanno ottenuto un’esenzione dalla vaccinazione per motivi medici.
Saranno i datori di lavoro a dover definire le modalità organizzative dei controlli e a individuare con atto formale i soggetti che li eseguiranno, anche a campione e al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro presumibilmente tramite l’app verifica C-19.
Cosa succede se si viene sorpresi senza Green Pass
Chi è sprovvisto di Green pass all’arrivo, o comunica di non averlo, viene viene sospeso dal servizio senza retribuzione.
La sospensione si protrae fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il termine ultimo dello stato di emergenza.
In tal caso, non sono previste conseguenze disciplinari e per tutto il periodo di sospensione il lavoratore ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire temporaneamente il lavoratore senza green pass, e lo stop allo stipendio scatta fin dal primo giorno in cui il dipendente si presenta sul luogo di lavoro privo del certificato.
Una sorte diversa è riservata a chi viene sorpreso senza Green pass all’interno dei locali di lavoro: la persona preposta al controllo trasmette gli atti relativi alla violazione al Prefetto, che irrogherà una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.
Per quanto riguarda i datori di lavoro che non mettono in pratica le misure previste entro il 15 ottobre, le sanzioni ammontano ad un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro, anche queste irrogate dal Prefetto.
Privacy non violata
Un punto fermo, intanto, è stato posto dal Consiglio di Stato. I giudici hanno stabilito che la richiesta di esibire il pass non viola la riservatezza ed è legittima. Il Consiglio ha così ribadito la validità e l’efficacia delle disposizioni del Dpcm del 17 giugno scorso; e, confermando la decisione del Tar Lazio, il Consiglio ha respinto quanto sostenuto da 4 cittadini, non vaccinati, secondo i quali le norme comportavano un pregiudizio della riservatezza sanitaria. Nella sentenza si afferma che, «restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi, l’interesse pubblico risulta prevalente».
Seguiranno sicuramente chiarimento da parte del Governo. C’è ora un mese di tempo per sciogliere i tanti nodi che il provvedimento consegna alle amministrazioni pubbliche e alle imprese private.
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