La gestione del lavoratore positivo al tampone per il rilievo del coronavirus, in azienda, può presentare alcune criticità e va conosciuta in dettaglio. Approfondiamo alcune casistiche.
Indicazioni generali
L’Azienda deve sensibilizzare tutti i lavoratori al continuo autocontrollo, in particolare tramite apposita cartellonistica ed attività informativa deve informare i propri lavoratori che:
- Non possono accedere in azienda in presenza di febbre sopra i 37,5°C e di sintomi influenzali. In questo caso dovranno contattare il proprio Medico Curante e seguire le indicazioni ricevute;
- Non possono accedere in azienda se si trovano in condizioni per le quali è obbligatorio o consigliato l’isolamento fiduciario (ad esempio, se si è in attesa del tampone al rientro dalle ferie);
- Non possono in alcun modo abbandonare il luogo nel quale stanno facendo la quarantena.
Presenza di lavoratori sintomatici in azienda
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i luoghi di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
- Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina facciale.
Lavoratori sintomatici fuori i luoghi di lavoro
- Il lavoratore deve informare il suo medico curante per gli accertamenti del caso e dare comunicazione all’azienda su eventuali risvolti.
Cosa si intende per contatto stretto?
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.
- Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
A partire da 48 ore prima della comparsa dei primi sintomi, fino al momento della notizia di positività e dunque dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata). Se la persona positiva è sempre stata asintomatica, inizia a contare i contatti stretti a partire da 48 ore prima dell’esecuzione del tampone diagnostico, fino al momento della notizia di positività e dunque dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata).
Un contatto stretto può lavorare in smart-working?
- Previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore si potrà continuare a svolgere l’attività lavorativa in modalità smart-working, ove possibile. In tale ipotesi il lavoratore non avrà diritto al trattamento economico di malattia, in quanto non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa.
(Il D.L. 18/2020 considera la quarantena una situazione equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico e della documentazione da presentare a giustificazione (certificato di malattia).
In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Cosa fare nel caso di un contatto stretto di un contatto stretto?
- Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.
Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata
L’azienda in caso di emergenza sanitaria si impegna a contattare telefonicamente le autorità sanitarie competenti.
Emergenza Coronavirus Regione Lazio | 800 118 800 |
Numero unico emergenze | 112 |
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave o che sono stati ricoverati in terapia intensiva indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia effettua la visita medica dal medico competente.
B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
C) Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto ufficiale di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
Pulizia e sanificazione
- L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.
Se si verifica un caso positivo in azienda bisogna effettuare una sanificazione straordinaria di tutti i locali?
No, solo di quelli che effettivamente sono stati frequentati dal soggetto positivo. Per la pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro si seguono le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020. Per i locali non frequentati dal soggetto positivo è sufficiente la pulizia ordinaria, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici. È molto importante che l’impresa autorizzata incaricata della pulizia venga informata preventivamente della presenza in azienda di un soggetto positivo, in modo che possa prendere le relative misure di tutela.